PERCHE' UN "BLOG"


Questo blog è un piccolo sito web, da noi gestito, in cui pubblicheremo più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i nostri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro.

Il solo scopo è di poter creare un ambiente all'interno del quale trovare indicazioni e prodotti che appartengono alle vecchie abitudini e usanze contadine.

E' un modo per riappropriarci delle nostre meravigliose campagne purtroppo sempre meno abitate e amate.

Grazie fin d'ora a tutti quelli che vorranno dedicare un pò del loro tempo al nostro blog.


venerdì 25 novembre 2011

NOMADISMO APISTICO

Gli apicoltori che praticano nomadismo nel territorio della Regione Emilia Romagna, se si recano in postazioni non censite presso le AUSL di competenza, devono darne comunicazione scritta al Presidente della Provincia di destinazione entro il mese di febbraio di ogni anno (come previsto dalla Legge Regionale n. 35 del 25 agosto 1988 art. 9 e dal Regolamento Regionale n. 18 del 5 aprile 1995) .
Per i territori della provincia di Bologna, la comunicazione deve essere fatta utilizzando il modulo appositamente predisposto e inviata:

Al Presidente della Provincia di Bologna
Assessorato Agricoltura
Commissione Provinciale Apistica
Viale Silvani, 6
40122 Bologna

Nella comunicazione devono essere indicati, come previsto dal modulo:
  • la sede dell'apiario o degli apiari da spostare
  • il numero presunto degli alveari interessati allo spostamento
  • la presumibile data di trasferimento
  • il luogo di destinazione
  • la presunta durata di permanenza nell'area di destinazione
  • il tipo di fioritura del pascolo di cui si vuole beneficiare
In via del tutto eccezionale e per motivate esigenze di sfruttamento di determinati pascoli,ovvero quando si renda necessario ed urgente il trasferimento dell'apiario in nuove postazioni, è consentito lo spostamento degli alveari, senza la prevista segnalazione, fermo restando l'obbligo di comunicazione al Sindaco del Comune di arrivo entro 48 ore, ai sensi del comma 2, dell'art. 8 della Legge Regionale n. 35 del 1988.
Lo spostamento di alveari da una postazione censita ad un'altra censita non richiede alcuna segnalazione.

Qualora gli spostamenti avvengano da zone contaminate dal patogeno Erwinia amylovora (Colpo di fuoco batterico) a zone ufficialmente indenni, è necessario attenersi alle disposizioni emanate annualmente dal Servizio Fitosanitario Regionale con apposito atto.

La Commissione Apistica Provinciale esamina le richieste ricevute, sulla base dei dati del censimento apistico e delle prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale, e invia ai nomadisti entro il 31 marzo una comunicazione in merito alle postazioni ammesse. In mancanza di comunicazione entro questa data, lo spostamento si ritiene autorizzato.

Gli apicoltori, quando spostano gli alveari per nomadismo o per la costituzione di nuovi apiari, devono rispettare le seguenti distanze minime dagli altri apiari, calcolandole dal centro dei singoli apiari:
  • m. 100 di raggio se gli apiari sono formati da 1 a 10 alveari
  • m. 150 di raggio se gli apiari sono formati da 11 a 20 alveari
  • m. 250 di raggio se gli apiari sono formati da 21 a 30 alveari
  • m. 500 di raggio se gli apiari sono formati da 31 o più alveari
Il diritto di priorità nello sfruttamento del pascolo spetta al richiedente che non abbia apportato modifiche al suo programma di nomadismo.

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